Sanzioni per violazioni di norme regolamentari, leggi statali e leggi regionali
Oggetto Sanzioni per violazioni di norme regolamentari, leggi statali e leggi regionali
Area tematica Sanzioni
Descrizione Questa scheda fornisce indicazioni utili ai cittadini che hanno ricevuto una sanzione per violazioni di norme regolamentari, leggi statali e leggi regionali diverse dal Codice della Strada: modalità di pagamento del verbale e di presentazione del ricorso, iter procedurale e normativa in vigore.
Responsabile procedimento Polonia Pietro
Responsabile del settore Gabriele Rech
Recapiti telefonici * 0433 86245
Casella istituzionale di posta elettronica * polizia.municipale@com-sauris.regione.fvg.it
Termine per la conclusione (giorni) 5 anni
In base alla norma Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.
Tempo medio effettivo di conclusione (giorni)  
Uffici e Servizi Ufficio Polizia Locale

* Tali recapiti devono essere utilizzati anche per ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso.

IL VERBALE DI CONTESTAZIONE
In caso di violazione di una delle norme regolamentari comunali, leggi statali o leggi regionali, da parte della Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia statali, regionali e provinciali presenti sul territorio, se non è avvenuta la contestazione immediata al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.

PAGAMENTO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE
Quando il verbale è stato notificato, l'interessato ha 60 giorni di tempo dalla data della contestazione immediata, o dalla notifica, per il pagamento.
I verbali di contestazione possono essere pagati:
1) a mezzo di bollettino di conto corrente postale, effettuando il versamento sul C/C n° 15327331 intestato al Comune di Sauris, indicando tassativamente:
- il numero del verbale (situato nella parte alta del modello);
- la data ed il luogo della violazione;
2) direttamente presso l'Ufficio di Polizia Locale, nelle giornate ed orari di apertura al pubblico, esibendo la copia del verbale notificato.
Le ricevute di pagamento vanno conservate per almeno cinque anni.

MANCATO PAGAMENTO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE SENZA PROPOSIZIONE DI RICORSO
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta entro il termine fissato nel verbale di contestazione e non sia stato presentato alcun ricorso nei termini previsti (vedi paragrafo successivo), verrà emanata un'ordinanza ingiunzione di pagamento per un importo determinato in base alla normativa vigente.
L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo per la successiva iscrizione a ruolo.
Per le attività successive all'emanazione del provvedimento vedere i paragrafi seguenti.

MANCATO PAGAMENTO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE CON PROPOSIZIONE DI RICORSO
Il ricorso è l'atto con il quale il cittadino contesta la violazione che gli è stata addebitata. Deve essere indirizzato in prima istanza esclusivamente al Sindaco del Comune nel quale la violazione risulta commessa, presentando scritti difensivi e documenti ed eventualmente chiedendo di essere sentiti personalmente, per la violazione di norme previste da regolamenti comunali, leggi statali e regionali la cui applicazione è di competenza comunale.
Quando si presenta:
• per la violazione di regolamenti comunali e leggi statali, entro 30 giorni dalla data della contestazione dell'infrazione, che può essere immediata o differita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o di notificata;
• per le violazioni di leggi regionali (ad esempio in materia di Commercio), entro 60 giorni dalla data della contestazione dell'infrazione, che può essere immediata o differita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o di notificata.
Come si consegna:
La domanda può essere consegnata al Comune in uno dei seguenti modi:
- direttamente, consegnandola all'Ufficio Protocollo durante gli orari di apertura al pubblico;
- tramite fax;
- tramite posta (ordinaria - in questo caso non c’è garanzia di ricevimento - o raccomandata);
- se firmata digitalmente, tramite posta elettronica “semplice” all'indirizzo dell'ufficio di riferimento o del Comune, in questo caso non c’è garanzia di ricevimento;
- se firmata digitalmente, tramite PEC all'indirizzo PEC del Comune interessato.
Allegati al ricorso:
Fotocopia di un documento di identità valido.
L'organo che ha emesso il verbale di violazione predispone le sue contro deduzioni al ricorso e le trasmette al Sindaco o al funzionario comunale delegato, che le esamina assieme ai documenti inviati ed agli argomenti esposti negli scritti difensivi e successivamente emana un'ordinanza ingiunzione di archiviazione o di convalida del verbale.
In questo ultimo caso fissa l'importo da pagare sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente.

IL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE

L'Autorità ha cinque anni di tempo, dalla data di contestazione o notificazione del verbale, per emettere l'ordinanza, altrimenti il procedimento sanzionatorio è prescritto.
Ogni ordinanza ingiunzione di pagamento riporta chiaramente le motivazioni e le modalità da osservare per effettuare il pagamento della sanzione.
Il pagamento dell'ordinanza ingiunzione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica per i residenti in Italia ed entro 60 giorni per i residenti all'estero.
Le ordinanze ingiunzioni di pagamento possono essere pagate:
1) a mezzo di bollettino di conto corrente postale, effettuando il versamento sul C/C n° 15327331 intestato al Comune di Sauris, indicando tassativamente:
- il numero dell'ordinanza ingiunzione (situato nella parte alta del modello);
- la data ed il luogo della violazione
2) direttamente presso l'Ufficio di Polizia Locale, nelle giornate ed orari di apertura al pubblico, esibendo la copia del verbale notificato.
Le ricevute di pagamento vanno conservate per almeno cinque anni.

IL RICORSO AVVERSO L'ORDINANZA INGIUNZIONE

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni se l'interessato risiede in Italia ed entro 60 giorni se l'interessato risiede all'estero, dalla notificazione del provvedimento.
Il ricorso va presentato, in carta semplice, al Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa la violazione. Nel ricorso occorre indicare i motivi per cui si ritiene l'ordinanza ingiunzione ingiusta, allegando l'ordinanza notificata ed eventualmente la documentazione utile a dimostrare la tesi difensiva. All'udienza ci si può presentare di persona o avvalersi dell'assistenza di un'associazione di consumatori.
Dove si consegna:

· alla cancelleria del Giudice di Pace competente per territorio, direttamente oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (questo ricorso non deve essere consegnato al Comando di Polizia Locale né ad altre forze di polizia che hanno emesso il verbale).
Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari

L'utente che intende presentare un ricorso al Giudice di Pace deve versare un contributo unificato per le spese degli atti giudiziari; ad esempio, per ricorsi di valore fino a 1.100 euro, dovrà versare la somma di 38 euro (30 euro di contributo unificato e 8 euro di rimborso forfettario delle spese processuali).
Come si paga il contributo unificato

Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui sopra si può pagare in tre modi:
- con modello F23, da pagare in posta o in banca, utilizzando il codice-tributo “941T”, denominato "Contributo unificato spese atti giudiziari. D.P.R. n. 126/2001", indicando il codice dell'ufficio o ente (campo 6) "9C3" per il Giudice di Pace e al campo 7, codice territoriale, il codice catastale del comune dove ha sede l'ufficio del Giudice di Pace, che per Tolmezzo è "L195".
- per mezzo di conto corrente postale;
- presso una tabaccheria convenzionata, specificando come causale del versamento il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari e l’importo da versare. La tabaccheria rilascerà una ricevuta e un'apposita pellicola adesiva che si compone di due parti separabili: quella superiore deve essere trattenuta dal versante e quella inferiore deve essere applicata sull'atto.
Una volta ricevuto il ricorso il Giudice di Pace può:

· accoglierlo: emettendo una sentenza;
· respingerlo/rigettarlo: emettendo una sentenza immediatamente eseguibile. Il rigetto implica, oltre al pagamento di una somma non inferiore al minimo previsto, l'applicazione delle sanzioni accessorie se previste.

RATEAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE

I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
In particolare potrà avvalersi di tale facoltà chi è titolare di un reddito imponibile IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro; se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia e i limiti di reddito sono elevati di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.
La richiesta di rateazione per i verbali redatti dalla Polizia Locale, è presentata al Sindaco del Comune in cui è avvenuta la violazione.
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare il Comandante dirigente della Polizia Locale dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di:
- dodici rate se l'importo dovuto non supera i 2.000 euro;
- ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera i 5.000 euro;
- sessanta rate se l'importo dovuto supera i 5.000 euro.
L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dalla legge.
L'istanza di rateazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione e implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorrere contro la sanzione.
Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto.
Decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di rateazione, la stessa si intende respinta (silenzio – rifiuto). In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione con immediata iscrizione a ruolo esattoriale di quanto ancora dovuto.
In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

Riferimenti normativi: L. 689/1981, L.R. 01/1984 Legge 23 dicembre 2009, n. 191 pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 302 del 30 dicembre 2009

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